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Come Cambiare l'Amministratore di Condominio
La procedura corretta per sostituire l'amministratore di condominio è disciplinata dal Codice Civile e dalle relative Disposizioni di Attuazione.
Di seguito sono riportate le fasi operative necessarie per effettuare il cambio in modo valido e regolare:
1. Richiesta di convocazione dell'assemblea straordinaria
- Richiesta all'amministratore in carica: Almeno due condòmini che rappresentino almeno un sesto del valore dell'edificio possono inviare una richiesta formale (tramite PEC o raccomandata A/R) all'amministratore in carica chiedendo la convocazione dell'assemblea straordinaria. La richiesta deve contenere l'indicazione specifica dell'Ordine del Giorno (ad esempio: "Revoca dell'amministratore e nomina del nuovo amministratore con approvazione del relativo compenso").
- Autoconvocazione da parte dei condòmini: Se l'amministratore non provvede alla convocazione entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta, i condòmini richiedenti possono provvedere direttamente a convocare l'assemblea.
- Avviso di convocazione: L'avviso deve pervenire a tutti gli aventi diritto almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, a mezzo raccomandata, PEC, fax o consegna a mano.
2. Votazione in assemblea e Quorum deliberativi
- Libera revocabilità: L'assemblea può deliberare la revoca dell'amministratore in qualunque momento, anche senza una giusta causa.
- Quorum richiesto: Sia in prima che in seconda convocazione, sia per la revoca del vecchio amministratore sia per la nomina del nuovo, la delibera è valida se approvata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.
3. Requisiti e compenso del nuovo amministratore
- Compenso analitico a pena di nullità: All'atto dell'accettazione della nomina e di ogni rinnovo, il nuovo amministratore deve specificare analiticamente l'importo richiesto per la propria attività; la mancata specifica del compenso comporta la nullità della nomina.
- Requisiti di legge (Art. 71-bis Disp. Att. C.C.): Il professionista nominato deve possedere i requisiti di onorabilità (assenza di condanne penali per determinati reati o protesti) e di professionalità (diploma di scuola secondaria e corso di formazione iniziale/periodica D.M. 140/2014). I requisiti di professionalità non sono richiesti se l'amministratore viene scelto tra i condòmini dello stabile.
4. Passaggio di consegne e primi adempimenti del subentro
- Consegna della documentazione: Alla cessazione dell'incarico, l'amministratore uscente è obbligato a consegnare tutta la documentazione condominiale in suo possesso ed eseguire le attività urgenti per evitare pregiudizi, senza diritto a compensi aggiuntivi.
- Primi adempimenti del nuovo amministratore: Dopo la comunicazione dell'accettazione, il nuovo amministratore deve:
- Variare la legale rappresentanza del Codice Fiscale del condominio presso l'Agenzia delle Entrate (Modello AA5/6).
- Richiedere il cambio firma sullo specifico conto corrente intestato al condominio.
- Comunicare il cambio di gestione ai fornitori.
- Affiggere nei locali di maggior uso comune l'indicazione delle proprie generalità e recapiti.
5. Ricorso al Tribunale (Revoca Giudiziale)
- Qualora l'assemblea non riesca a deliberare o in presenza di gravi irregolarità dell'amministratore (es. omessa presentazione del rendiconto entro 180 giorni, mancata apertura/utilizzo del conto corrente condominiale o gestione confusa dei patrimoni), ciascun condòmino può ricorrere singolarmente all'Autorità Giudiziaria per chiederne la revoca.
- L'amministratore revocato dal Tribunale non può essere nuovamente nominato dall'assemblea per lo stesso condominio.